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Ricorso improcedibile se manca attestazione della copia cartacea della relata telematica

La Suprema Corte ha stabilito che – ai fini della prova della notificazione in via telematica – occorre che siano prodotti anche (in copia cartacea) il messaggio di trasmissione a mezzo PEC e le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione.
Nel caso di specie, la notifica della sentenza impugnata era stata eseguita a mezzo PEC e mancava l’attestazione di conformità della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio.
Secondo la Corte, la mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata – pur in presenza di copia conforme della sentenza – determina l’improcedibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 30480/17

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 54141/ 2017