Videosorveglianza sul luogo di lavoro: il consenso del lavoratore non è sufficiente
Il consenso del lavoratore all’installazione di apparecchiature di videosorveglianza non è sufficiente a giustificare la condotta del datore di lavoro, nel caso in cui tali impianti siano stati installati in violazione dell’art.4 dello Statuto dei lavoratori. La Corte infatti ha confermato anche nel caso di specie l’orientamento giurisprudenziale che ritiene che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) sia integrata con l’installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, anche quando, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e di provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa, la stessa sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti.
Corte di Cassazione penale, sezione 3, sentenza n. 38882/2018