Nel caso di specie la richiesta di accesso agli atti era stata respinta in applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 1, lett. a) e b), D.M. n. 415 del 10.5.1994 che definisce le Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità. Tuttavia secondo il Tribunale a prevalere è la disciplina contenuta nell’articolo 24 della legge 241/90: il legislatore, infatti, ha operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi del richiedente, ove i documenti risultino perciò necessari.