Nel caso specifico il ricorrente aveva chiesto di acquisire documenti ed informazioni concernenti la presenza sul luogo di lavoro (in particolare di accedere a dati e fogli di presenza) di un impiegato sul luogo di lavoro. L’accesso era stato negato, per opposizione del controinteressato.
Nella sentenza il TAR ha escluso che l’amministrazione possa legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati, considerato che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa.