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Categoria: Corte di Cassazione

Valido il licenziamento via e-mail se c’è certezza di ricezione

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui il licenziamento del lavoratore comunicato attraverso e-mail (PEO) è da ritenersi perfettamente valido. Ai fini del licenziamento infatti, il requisito della forma scritta è assolto con qualsiasi modalità che comporti la trasmissione del documento al lavoratore nella sua materialità. Necessario è però che vi sia certezza di ricezione da parte del lavoratore, cosa che nel caso di specie era confermato dai messaggi di posta elettronica inviati a sua volta dall’interessato ai colleghi, con i quali li informava della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento.

Anche se relativo ad un rapporto di lavoro privatistico, si tratta di un importante precedente giurisprudenziale in materia di validità delle comunicazioni trasmesse a mezzo posta elettronica non certificata.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 29753/2017

La notifica è valida se la mancata ricezione è causata dal fatto che la casella PEC del destinatario è piena

Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, Decreto Legge n. 179/2012, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario, ciò che si verifica quando il destinatario medesimo – venendo meno agli obblighi previsti dall’art. 20 d.m. n. 44/2011 (sul processo civile telematico) – non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza. Questo il principio affermato nella pronuncia della Cassazione rispetto al caso di specie in cui he le comunicazioni all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza, sebbene accettate dal sistema, non erano state ricevute a causa della “casella piena” del destinatario, e quindi per causa imputabile al destinatario.

Si tratta di un precedente che, sebbene enunciato nell’ambito della disciplina sul processo telematico, contiene utili riferimenti per gli obblighi di chiunque abbia un domicilio digitale.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 54141/ 2017

E-mail offensive ai colleghi, legittimo il controllo del datore di lavoro

La Corte di Cassazione ha definito legittimo il licenziamento del dipendente che, attraverso la propria posta elettronica aziendale, invia e-mail che contengono espressioni scurrili e/o offensive nei confronti del datore di lavoro e dei colleghi.

In questo caso la mancata adozione di un regolamento aziendale per disciplinare l’uso della posta elettronica, non assume rilievo perché il vincolo fiduciario con il datore di lavoro viene meno per l’uso reiterato di espressioni offensive.

Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza n. 26682/2017 

L’accesso a sistemi informatici per scopi diversi da quelli di ufficio costituisce reato

Con la sentenza le Sezioni Unite hanno affrontato la questione relativa alla condotta di un soggetto che accede e utilizza un sistema informatico o telematico protetto per scopi o finalità estranei a quelli per cui la facoltà di accesso gli era stata concessa.

Nel caso di specie un cancelliere della Procura della Repubblica aveva effettuato l’accesso con le proprie credenziali al registro delle notizie di reato e consultato specifici dati  al fine di comunicare le informazioni inerenti ad un procedimento penale ben specifico relativo ad un proprio conoscente.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolta la questione formulando il principio di diritto per cui: “Integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso (nella specie, Registro delle notizie di reato: Re. Ge.), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita”. 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 41210/2017

La notifica del ricorso via PEC dopo le 21 del giorno di scadenza è tardiva

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla tempestività di un ricorso presentato in via telematica, il giorno di scadenza, alle ore 23,47.In particolare, i giudici della Suprema Corte lo hanno dichiarato inammissibile sulla base della disposizione per cui le notifiche effettuate via PEC dopo le ore 21 si intendono perfezionate alle 7 del giorno successivo (art. 16-septies D. L n. 179/2012).

Corte di Cassazione, Sezione Civile III, Sentenza 21915/2017

Whistleblowing: se necessario l’identità del whistleblower può essere svelata

La Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione di grande attualità in tema di Whistleblowing. Nello specifico la Corte ha affermato che l’identità del dipendente che segnala un caso di corruzione in ambito lavorativo, può essere rivelata qualora la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per garantire la difesa del soggetto imputato.

Corte di Cassazione, Sezione Penale, sentenza n. 9047/2018

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