Concorsi pubblici: se la PEC è intestata al mittente non serve la  firma digitale

Il Collegio siciliano, sulla base della Circolare Funzione Pubblica n. 2/2010, ha affermato che in base alle norme vigenti il bando di concorso risulta  illegittimo se preclude l’ammissibilità delle domande prive di firma, nel caso in cui vengano presentate dal candidato a mezzo della propria PEC.

Secondo la pronuncia in commento, l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente, infatti, consentirebbe di ritenere soddisfatto il requisito dell’apposizione della firma.

Tar Sicilia, Sezione I, sentenza n. 167/ 2018