Secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50), dal 18 ottobre 2018, il digitale è l’unica modalità di comunicazione tra le amministrazioni o gli enti che esercitano la funzione di stazioni appaltanti e le imprese che partecipano alle gare. L’Agenzia per l’Italia Digitale, ha chiarito che – per quanto riguarda il Documento di gara unico europeo (DGUE) – è possibile utilizzare formati digitali non strutturati (e quindi diversi dall’XML), come ad esempio il formato pdf.
La nota dell’Agenzia per l’Italia Digitale