Il Consiglio di Stato, nel caso di un’amministrazione che aveva trasferito la documentazione oggetto di un’istanza di accesso (241/1990) ad altra PA coinvolta nel procedimento, ha affermato che spetta comunque all’amministrazione che ha formato i documenti di attivarsi per recuperarli e consentirne la consultazione da parte dell’interessato. Infatti, la materiale indisponibilità dell’atto può precludere l’accoglimento della domanda di accesso solo nell’ipotesi in cui la competenza, e la relativa disponibilità dei documenti oggetto dell’istanza, sia stata trasferita ad altro ente.