La notifica eseguita in violazione dell’art. 3 bis l. 53/1994 non è nulla
E’ quanto stabilito da un’ordinanza della terza sezione civile della Corte di Cassazione che ha affermato che la notificazione eseguita a mezzo posta elettronica certificata, se eseguita in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 bis, l. 53/1994, non può mai comportare la nullità della stessa, se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto, ma la mera irritualità.
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n.15200/2018