La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che, quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. In particolare, la Corte ha sottolineato che il legislatore non ha distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica. Sicché, se il notificante ha richiesto la notifica prima delle 21 e la consegna è avvenuta dopo le 21, la notifica si è perfezionata quel giorno, in quanto rimane fermo che per lui ciò che vale è la ricevuta di accettazione della richiesta. Ma se invece egli ha richiesto la notifica dopo le 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo.