Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, Decreto Legge n. 179/2012, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario, ciò che si verifica quando il destinatario medesimo – venendo meno agli obblighi previsti dall’art. 20 d.m. n. 44/2011 (sul processo civile telematico) – non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza. Questo il principio affermato nella pronuncia della Cassazione rispetto al caso di specie in cui he le comunicazioni all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza, sebbene accettate dal sistema, non erano state ricevute a causa della “casella piena” del destinatario, e quindi per causa imputabile al destinatario.
Si tratta di un precedente che, sebbene enunciato nell’ambito della disciplina sul processo telematico, contiene utili riferimenti per gli obblighi di chiunque abbia un domicilio digitale.
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 54141/ 2017