La PEC deve essere corredata dall’attestazione di ricezione del procuratore
La Corte di Cassazione ha confermato che rispetto alle comunicazioni tramite Pec, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. Di conseguenza, perché la comunicazione via Pec ad opera della cancelleria possa dirsi perfezionata è necessario che essa sia corredata ricevuta di avvenuta consegna.
Corte di Cassazione, Sezione civile n. 2, ordinanza n. 27250/2018