La Corte di Cassazione ha confermato che rispetto alle comunicazioni tramite Pec, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. Di conseguenza, perché la comunicazione via Pec ad opera della cancelleria possa dirsi perfezionata è necessario che essa sia corredata ricevuta di avvenuta consegna.
Corte di Cassazione, Sezione civile n. 2, ordinanza n. 27250/2018