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Le e-mail hanno valore di prova solo se sottoscritte con firme elettroniche “forti”

Le email hanno valore probatorio solo se debitamente sottoscritte: lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5523/2018 su un procedimento relativo a licenziamento per giusta causa. Nella pronuncia la Corte ha chiarito che il messaggio di posta elettronica è riconducibile alla categoria dei documenti informatici, ma per quanto riguarda l’efficacia probatoria dei documenti informatici, la normativa attribuisce l’efficacia della scrittura privata (prevista dall’articolo 2702 del cod. civ.) solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Al contrario è liberamente valutabile dal giudice l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile,  sentenza n. 5523/2018

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