I programmi informatici creati dal dipendente – anche al di fuori dell’orario di lavoro – non possono portare ad un ingiustificato arricchimento dell’ente
La Corte di Cassazione, nel caso specifico, ha affrontato il tema di un possibile ingiustificato arricchimento dell’ente a seguito della creazione di specifico software da parte di un dipendente. La Suprema Corte ha evidenziato che il principio generale per l’attribuzione del diritto di autore e quello dello sfruttamento economico della creazione di programmi informatici è mitigato dall’attribuzione al datore di lavoro del diritto di utilizzazione esclusiva del programma o della banca dati a condizione che l’opera sia riferibile all’esercizio delle mansioni del dipendente o sia stata creata a seguito di istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.