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Come si prova l’errore di consegna di un messaggio PEC?

Il termine breve per la proposizione dell’appello decorre dal momento in cui è avvenuto il completamento della ‘consegna’ al destinatario del messaggio di posta elettronica certificata. Ne consegue che – nel caso in cui si verifichi un errore tecnico in ordine a tale consegna – lo stesso può essere dimostrato attraverso una idonea certificazione rilasciata dal gestore PEC o da altro soggetto a cui sia riconducibile l’esercizio di una pubblica funzione.

Consiglio di Stato, sentenza n. 5970/2018

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