La Corte di Cassazione in una recente pronuncia ha stabilito che in caso di trattamento illecito dei dati del lavoratore da parte del datore di lavoro vi sia l’automatica sussistenza del danno, a meno che il datore di lavoro non riesca a dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare la diffusione delle informazioni, o che la lesione arrecata al lavoratore sia irrilevante o che il lavoratore abbia tratto vantaggio dalla pubblicazione dei dati.Una pronuncia molto importante che – specialmente dopo la piena applicabilità del GDPR – deve stimolare valutazioni sull’adeguatezza delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati del personale (e non solo degli utenti).