Con l’ordinanza adottata nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che è deve essere sanzionata la condotta di chi non collabora con il Garante per la protezione dei dati personali in caso di richiesta di informazioni da parte di quest’ultimo. La Corte ha anche evidenziato che la necessità di collaborare con l’Autorità ha la finalità di consentire al Garante di acquisire il più rapidamente possibili le informazioni utili a salvaguardare la riservatezza degli interessati.
Corte di Cassazione, sezione civile, ordinanza n. 15332/2018